Decreto Lavoro 2023

La Gazzetta Ufficiale del 4 maggio scorso ha pubblicato il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. In vigore dal 5 maggio 2023, il provvedimento attende ora la successiva conversione in legge.
In sede di conversione, il testo del D. Lgs. n. 81/08 potrebbe subire ulteriori modifiche.

Modifiche al Testo Unico di Salute e Sicurezza

Il DL 48/2023 in materia di sicurezza sul lavoro modifica il Testo Unico di Sicurezza e contiene provvedimenti che incidono sulla salute e sicurezza dei lavoratori e la vigilanza.
Le principali modifiche del Testo unico di Sicurezza:

Articolo 18 D.Lgs. 81/2008 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

  • Il datore di lavoro o dirigente è obbligato a nominare il medico competente per l’attuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.

Articolo 25 D.Lgs. 81/2008 – Obblighi del medico competente

  • Il medico competente ha l’obbligo di ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera e), e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità (regolato all’art. 41 comm2 lettera a). Deve inoltre indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.

Articolo 21 D.Lgs. 81/2008 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

  • I lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare sono chiamati al rispetto delle norme del Titolo IV previste nei cantieri temporanei o mobili al fine di ridurre gli infortuni soprattutto nel settore delle costruzioni. (Le Opere provvisionali sono regolate all’Articolo 112 – Idoneità delle opere provvisionali)

Articolo 37 D.Lgs. 81/2008 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

  • La norma è volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione, l’individuazione dei contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione) ed il rispetto della normativa da parte di enti formatori e discenti.

Articolo 71 D.Lgs. 81/2008 – Obblighi del datore di lavoro

  • Viene estesa ai privati la titolarità della funzione della “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte. Inoltre, poiché la competenza non è più esclusiva delle ASL e dell’ISPESL (ora INAIL), è necessaria la nuova formulazione volta a coordinare il testo del comma 12 con quanto previsto al comma 11 del medesimo articolo 71.

Articolo 72 D.Lgs. 81/2008 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

  • Una modifica per rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e riduzione degli infortuni, con lo scopo di fornire maggior chiarezza agli operatori nel settore del noleggio e agli organi di vigilanza. Per coloro che noleggiano o concedono in uso attrezzature è obbligatorio acquisire e conservare per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico.

Articolo 73 D.Lgs. 81/2008 – Informazione, formazione e addestramento

  • Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature deve provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle stesse in modo idoneo e sicuro.

SANZIONI a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

  • Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:
    c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis.

Oltre all’art. 14, che è intervenuto direttamente sul testo degli articoli del D. Lgs. n. 81/08, il Decreto Lavoro ha introdotto ulteriori novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

  • Viene istituito il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
  • Vengono fornite disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

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A cura di:

 Anita Pezzatti | Digital learning, E-Learning and Privacy System training specialist