Il datore di lavoro senza adeguata formazione: nuove interpretazioni

La Commissione, chiamata a pronunciarsi in merito all’interpello n.1/2020 in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, chiarisce finalmente una controversa ambiguità dovuta a una dissonanza tra alcune norme concorrenti.

La regione Friuli-Venezia Giulia, analizzando le disposizioni del T.U. 81/2008 in materia di attrezzature, aveva posto il seguente quesito: l’art. 71 comma 7 del T.U. impone una adeguata formazione per gli “operatori” incaricati all’utilizzo di attrezzature che richiedano conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai rischi specifici. Tale principio, chiaro e inequivocabile, non lascia alcun dubbio sulla obbligatorietà formativa, ma sui soggetti destinati a tale percorso. Da questo interrogativo nasceva l’ambiguità in riferimento alla figura del Datore di Lavoro.

La recente normativa definita dal D.Lgs. n. 151 del 14 settembre del 2015, altrimenti definita Jobs Act, definisce “operatore” sia il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro che il datore di lavoro che ne faccia uso: nel caso specifico, anche il datore di lavoro che utilizza queste attrezzature, deve essere considerato operatore.

Il datore di lavoro deve essere formato e abilitato all’utilizzo di attrezzature di lavoro?

La Commissione, vagliate tutte le normative concorrenti in materia, chiarisce che:

  • Il T.U. di Salute e Sicurezza comprende il datore di lavoro (art. 69) come “operatore”;
  • Il Lgs. n.151/2015, all’art. 71, lo obbliga alla formazione in quanto “operatore”, ma esclude l’applicazione delle sanzioni nel caso in cui sia egli stesso l’utilizzatore.

Secondo la Commissione si evince la previsione di sanzioni penali (previste in art. 87) a carico del datore di lavoro e del dirigente unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, “lavoratori” che non abbiano ricevuto adeguato percorso formativo.
Quindi, a far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015 è vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che ne sia privo, ma tale figura può incorrere nelle sanzione previste (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 € a 7.014,40 €) solo se obbliga il lavoratore all’utilizzo delle attrezzature senza adeguata formazione.
Non possono essere applicate sanzioni qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.

A cura di:

 Marco Cosentino | Architetto – Formatore – Esperto in Sicurezza e Salute dei Lavoratori