Accordo Stato-Regioni / Sancito nuovo Accordo

Testo definitivo in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

17 aprile 2025

Dopo tre anni di attesa è stato sottoscritto l’accordo siglato durante la Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome che disciplina l’obbligo formativo, in materia di Salute e Sicurezza, per i Datori di Lavoro. Il testo, firmato il 17 aprile 2025, armonizza il D.L. n. 146/2021 e l’Articolo 37 del D.Lgs 81/2008 giungendo all’uniformità nell’erogazione dei percorsi formativi definendo, nel dettaglio, durata, contenuti, modalità di erogazione e verifica dei corsi obbligatori ponendo particolare e rinnovata attenzione alle responsabilità dirette del Datore di Lavoro e di tutte le figure deputate al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Le novità introdotte dall’Accordo possono essere sintetizzate in alcuni punti che variano formalmente e sostanzialmente i rapporti tra le figure deputate alla Sicurezza e gli Enti Formatori.

OBBLIGO FORMATIVO SPECIFICO IN CAPO AI DATORI DI LAVORO

I Datori di Lavoro dovranno infatti frequentare un corso di formazione in materia di Salute e Sicurezza della durata minima di 16 ore finalizzato all’acquisizione delle conoscenze e competenze per lo svolgimento delle funzioni attribuite dall’articolo 18 del D.Lgs 81/2008 e aumentare la consapevolezza delle responsabilità legate al proprio ruolo.

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Un ulteriore cambiamento è l’introduzione di un modulo formativo aggiuntivo, della durata minima di 6 ore, riservato ai Datori di Lavoro delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei e mobili. Il modulo, denominato Modulo Cantieri, deve essere finalizzato alla necessità di garantire un’adeguata preparazione per la redazione dei Piani di Sicurezza (POS e PSC) e per la gestione dei rischi nei contesti ad alto indice di pericolosità, come appunto i cantieri edili.

LA FIGURA DEL PREPOSTO

Anche la figura del Preposto è nuovamente normata dall’Accordo del 17 aprile in coerenza con le modifiche introdotte dal D.L. 146/2021, che ha rafforzato il ruolo di vigilanza e intervento di questa figura all’interno dell’organizzazione aziendale.

In particolare, l’articolo 19, comma 1, lettere a) e f-bis), del D.Lgs 81/2008 riconosce al Preposto il potere di interrompere l’attività lavorativa di fronte a comportamenti non conformi da parte dei Lavoratori o in presenza di carenze significative nei mezzi e nelle attrezzature.

Per rispondere a questi nuovi compiti, l’Accordo introduce un corso di formazione specifico della durata minima di 12 ore, articolato in tre moduli. Tale formazione è subordinata alla previa frequenza, da parte del Preposto, dei corsi di formazione generale e specifica per i Lavoratori.

TEMPI DI ATTUAZIONE E VALIDITÁ DEI PERCORSI

L’entrata in vigore dell’Accordo sarà formalizzata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Da quella data scatterà un periodo di 24 mesi entro cui i soggetti obbligati (in primis i Datori di Lavoro) dovranno completare i percorsi formativi richiesti. Durante questo periodo, si prevede una fase di graduale adeguamento da parte degli Enti Formatori, delle Imprese e dei Consulenti del Lavoro, che avranno il compito di pianificare e promuovere la formazione secondo le nuove modalità.

Il testo dell’Accordo specifica anche la validità dei corsi già svolti prima dell’entrata in vigore: essi saranno ritenuti validi se conformi ai requisiti contenutistici e strutturali definiti dall’Accordo stesso. Ciò rappresenta un importante elemento di flessibilità, volto a evitare inutili duplicazioni formative e a valorizzare percorsi, se già effettuati in linea con i nuovi criteri.

A cura di:

 Marco Cosentino | Architetto – Formatore – Esperto in Sicurezza e Salute dei Lavoratori